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Consulenza Documentale

Il panorama normativo vigente richiede a tutte le imprese numerosi adempimenti negli ambiti della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Alcuni di essi sono ritenuti fondamentali e non derogabili per ogni impresa che abbia anche un solo lavoratore dipendente, altri sono obbligatori al variare di alcuni parametri, quali ad esempio: il settore di attività, il numero dei dipendenti, l’attività specifica che si esercita in quel determinato momento.

Tali adempimenti non si concretizzano unicamente nella formazione del personale dipendente, ma si estendono alla sorveglianza sanitaria ed alla realizzazione di una documentazione specifica a supporto dell’impresa e del datore di lavoro. Plasso accompagna l’imprenditore nel complicato mondo della sicurezza sul lavoro, affiancandolo nella realizzazione della documentazione aziendale e supportandolo in ogni fase relativa al processo di crescita e regolarizzazione dell’azienda.

L’attività di consulenza si concretizza nella redazione della seguente documentazione aziendale:

Documento di valutazione dei rischi (DVR);

Cos’è il D.V.R?

Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento che attesta l’avvenuta valutazione di tutti i rischi che l’attività aziendale può comportare, dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori. Viene redatto ai sensi dell’art. 28 c. 2 del D. Lgs 81/08, ed è obbligo indelegabile del Datore di Lavoro. Comprende la valutazione dei rischi, l’analisi delle misure preventive messe in atto e la programmazione di ulteriori misure volte a migliorare le condizioni di sicurezza in azienda.

Lettere di nomina addetti alle emergenze

Cosa sono le lettere di nomina?

In ordine al tema della gestione delle emergenze, particolare importanza assume la designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. In ottemperanza al D.Lgs 81/08 e al D.M. 10/03/1998 i lavoratori designati dal Datore di Lavoro a far parte della squadra di emergenza devono essere nominati con apposita lettera di nomina e questi ultimi “non possono rifiutare la designazione”: ne deriva la natura forzosa dell’incarico, con conseguente impossibilità di sottrarvisi se non per giustificati motivi (art. 43, comma 3).

Tali potrebbero essere ragioni di salute debitamente comprovate, potendosi qui invocare anche l’art. 18, comma 1, lett. c, che impone al datore di lavoro, nell’affidare i compiti ai lavoratori, di tener conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla salute e sicurezza dei medesimi, o carenze nella formazione avuta”.

Diversamente, il lavoratore che rifiuti ingiustificatamente – oltre ad essere punito ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. a, avendo il d.lgs. n. 106/2009 reintrodotto la sanzionabilità penale già prevista dal d.lgs. n. 626/1994, precedentemente eliminata dal d.lgs. n. 81/2008 – risulterà altresì passibile di conseguenze disciplinari (almeno quando subordinato)”.

Piano di emergenza e di evacuazione

Cos’è il piano di emergenza e di evacuazione?

Il Piano di Emergenza è uno strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere per una corretta gestione degli incidenti, siano essi incendi, infortuni, fughe di gas, fuoriuscite di sostanze pericolose o qualsiasi altro evento calamitoso che determina la necessità di abbandonare la struttura (es. terremoti, inondazioni ecc..), al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio.

Il piano di Emergenza tende a perseguire i seguenti obbiettivi:

  • prevenire o limitare pericoli alle persone;
  • coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell’Azienda deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell’edificio;
  • intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;
  • individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l’attività, la vita e la funzionalità dell’impianto;
  • definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno dell’Azienda, durante la fase emergenza.

Nella formulazione del Piano si provvede, tra l’altro a predisporre le mappe dei vari piani con indicazione delle vie d'uscita, scale, ascensori, aree sicure, ubicazione apprestamenti e mezzi antincendio, e con l’indicazione di un’ area esterna come punto di ritrovo in caso di evacuazione.

Quando è obbligatorio redigere il piano di emergenza?

La redazione del Piano di Emergenza è obbligatoria per tutti i luoghi di lavoro ove sono occupati 10 o più dipendenti ed in quelli ove si esercitano attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16/02/1982

Piano operativo di sicurezza in cantiere (POS)

Cos’è il POS?

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che tutte le imprese esecutrici devono redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile, come previsto dal dlgs 81/2008. È redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere interessato, e tratta i seguenti argomenti:

  • valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa  misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o contenere al massimo il rischio  organizzazione della sicurezza dell’impresa (lavorazioni, macchine, attrezzature, ecc) Il POS è un documento obbligatorio, diversamente dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che in alcuni casi non è necessario redigere.

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

Cos’è il PSC?

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è un documento che deve essere redatto, su richiesta o incarico del committente, a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi dell’art. 91, che dovrà essere elaborato prima della richiesta di presentazione delle offerte per un appalto e, più precisamente, durante la progettazione dell’opera.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del contratto di appalto ed è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel P.S.C. dovrà essere presente anche il programma dei lavori, per valutare in quali giorni è presente la fase di interferenza e tra quali attività.

Inoltre, per una maggiore comprensione del piano, questo deve essere corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove necessario, una tavola tecnica sugli scavi.

Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze

Cos’è il DUVRI?

Il D.U.V.R.I. è il documento (da redigersi per iscritto da parte del committente) con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare - o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente. Tale documento, inoltre, attesta l’avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Certificato di prevenzione incendi

Il Certificato Prevenzione Incendi è un documento che attesta il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa prevenzione incendi.

Viene richiesto per quelle attività soggette alla prevenzione incendi quali: depositi, industrie, scuole, alberghi, uffici, locali di pubblico spettacolo…

E’ rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco su richiesta del titolare dell’attività e tramite un professionista antincendio. Il professionista redige un progetto antincendio dove vengono analizzati i fattori di rischio e si predispongono interventi atti a ridurre al minimo i rischi legati alla sicurezza antincendio.

Certificato prevenzione incendi durata e scadenza del CPI

La durata del CPO dipende dal tipo di attività svolta ed è solitamente di 5 anni. Per alcune attività la scadenza del CPI può essere di 10 anni. Nel caso in cui però durante l’esercizio dell’attività vengano effettuate delle modifiche che comportano sostanziali differenze rispetto al layout di progetto, impianti antincendio, cambiamento di attività, modificando quindi le condizioni di sicurezza antincendio occorrerà procedere con una nuova richiesta.